Green pass sul lavoro e obbligo vaccinale

Dal 15 Ottobre 2021 fino al 31 Dicembre 2021, per tutti i dipendenti delle aziende pubbliche o private, colf, baby sitter e badanti, titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di Partita Iva, il Green Pass diventa obbligatorio.


Sarà quindi necessario effettuare il controllo dello stesso, preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, oppure si potranno effettuare controlli a campione. La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.

La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).

L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
Il datore del lavoro che non controlla i pass dei dipendenti è punito con sanzione da 400,00 € a 1.000,00 €.

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

  1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
  2. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
  3. Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
  4. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 48 ore (72 ore in alcune Regioni) dall’esecuzione del test.

Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Per il lavoratore, del settore privato, che accede al luogo di lavoro senza il green pass è prevista la sospensione dalla prestazione lavorativa.
La sospensione è attiva fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’inadempimento, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.
Infine, l’accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all’obbligo di possesso del Green pass, comporterà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza, con ciò, escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

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